Condizioni generali di vendita

§ 1 Validità delle Condizioni generali di vendita dello shop online

1.    Per tutti i contratti stipulati tramite lo shop online honeystickers.com, gestito da CCL Label Trittenheim GmbH, di seguito denominata “CCL”, e il compratore, acquirente o committente, di seguito nominato “Committente”, si applicano esclusivamente queste Condizioni Generali di (CGV) in aggiunta agli altri accordi contrattuali. CCL non riconosce condizioni differenti o supplementari, nemmeno in caso di esecuzione della prestazione o accettazione del pagamento senza riserve, a meno che CCL non accetti espressamente la loro validità per iscritto.
2.    Salvo quanto altrimenti previsto dalle seguenti disposizioni, le presenti CGV si applicano esclusivamente ai rapporti commerciali con imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Codice civile tedesco).
3.    I contratti sono stipulati con:

CCL Label Trittenheim GmbH
Europa-Allee 21, 54343 Föhren
E-Mail: info@honeystickers.com

Registro delle Imprese del Tribunale di Wittlich, Numero di Registro Commerciale: HRB 21242
Partiva IVA: DE149944433

§ 2 Oggetto del Contratto

1.    L’oggetto del contratto è la produzione e la fornitura di etichette da parte di CCL in conformità alle specifiche richieste del Committente.
2.    CCL si riserva il diritto di eseguire o far eseguire la lavorazione dell’oggetto della fornitura o della prestazione in un altro stabilimento senza costi aggiuntivi per il Committente.

§ 3 Stipula del contratto e account cliente

1.    Per la stipula del contratto tramite lo shop online all’indirizzo web honeystickers.com è disponibile esclusivamente la lingua italiana o tedesca.
2.    Sul sito honeystickers.com, il Committente può accedere ai singoli articoli e, inserendo i parametri corrispondenti, può ordinare le etichette desiderate.
3.    Per poter effettuare ordini presso CCL, il Committente deve innanzitutto creare un account cliente, con il quale potrà effettuare il login nello shop online. La creazione di un account cliente è gratuita per il Committente e non costituisce ancora un ordine vincolante.
4.    Dopo aver effettuato il login con il proprio account cliente, il Committente ha la possibilità di modificare i design di etichette per uso personale. È possibile caricare anche una grafica propria o modificare parzialmente un’etichetta aggiungendo i dati personali. I dati forniti dal Committente in relazione al suo ordine non saranno sottoposti ad alcun controllo da parte di CCL; la responsabilità per l’esattezza dei dati forniti ricade esclusivamente a carico del Committente.
5.    Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, il Committente effettua un ordine vincolante per l’etichetta creata. Tuttavia, l’ordine può essere effettuato e trasmesso a CCL solo se il Committente accetta la validità delle presenti condizioni contrattuali, spuntando l’opzione “Ho letto e approvo le condizioni generali di vendita online e l’informativa sulla privacy”, che costituiranno quindi la base del suo ordine. L’ordine ha carattere vincolante per il Committente.
6.    L’ordine del Committente costituisce un’offerta a CCL per la stipula di un contratto di acquisto. CCL confermerà la ricezione dell’ordine tramite una conferma di ricezione inviata per e-mail, che il Committente potrà stampare e salvare. Tala conferma di ricezione non rappresenta un’accettazione dell’offerta da parte di CCL, ma ha l’unica funzione di informare il Committente della ricezione dell’ordine da parte di CCL.
7.    Il contratto si considera concluso con la conferma dell’ordine da parte di CCL. Anche l’invio delle etichette ordinate è da intendersi come conferma dell’ordine.
8.    CCL non è obbligata ad accettare l’ordine del Committente.
9.    Effettuando il login nel proprio account cliente, il Committente può successivamente monitorare lo stato dei propri ordini. I dettagli dell’ordine vengono memorizzati su honeystickers.com e possono essere visualizzati in qualsiasi momento, stampati o salvati dal Committente sul proprio dispositivo. 
10.  Il Committente può cancellare il proprio account cliente in qualsiasi momento inviando un’e-mail con i propri dati cliente a info@honeystickers.com

 
§ 4 Nessun diritto di recesso o di restituzione

Il diritto di recesso o restituzione ai sensi del § 312d del Codice civile tedesco (BGB) non sussiste per il Committente ai sensi delle disposizioni di cui al § 312d, comma 4, punto 1 del Codice civile tedesco (BGB), poiché l’oggetto del contratto riguarda la produzione di etichette secondo le specifiche del cliente, etichette che non possono essere commercializzate in altro modo da CCL.

§ 5 Modifiche al contratto

 1.    Se il Committente desidera modificare l’oggetto della fornitura o della prestazione dopo la conclusione del contratto, è necessario un accordo contrattuale separato,
2.    Schizzi, bozze, prove di stampa, campioni, bozze correttive e lavori preparatori simili saranno inviati al Committente solo su sua esplicita richiesta scritta.
3.    Le modifiche successive su iniziativa del Committente, inclusi i tempi di fermo macchina che ne derivano, saranno addebitate al Committente.
4.    CCL si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche all’oggetto della fornitura o della prestazione in caso di informazioni mancanti. Eventuali inconvenienti derivanti da informazioni mancanti o errate, in particolare costi aggiuntivi o danni, saranno a carico del Committente.
5.    Resta salvo il diritto di apportare modifiche tecniche all’oggetto della fornitura o della prestazione, purché non pregiudichino lo scopo del contratto, in particolare per quanto riguarda il materiale e il design.

§ 6 Consegna e tempi di consegna 

1.    La consegna avviene, salvo diverso accordo, all’indirizzo di consegna indicato dal Committente. Le consegne vengono effettuate, in deroga al § 271 BGB, dopo la produzione della merce ordinata nel corso dell’attività ordinaria.
2.    I termini di consegna o di esecuzione notificati e le date di consegna o di esecuzione sono soggetti alla riserva di una consegna anticipata tempestiva e senza difetti, o di interruzioni imprevedibili della produzione.
3.    I termini di consegna o di esecuzione si prolungano automaticamente per il periodo durante il quale il Committente non adempie ai propri obblighi nei confronti di CCL.
4.    Il termine di consegna o di esecuzione si considera rispettato se l’oggetto della fornitura o della prestazione ha lasciato lo stabilimento di CCL entro la scadenza del termine stesso.

5.    Forniture o prestazioni parziali sono consentite nella misura in cui ciò sia ragionevole per il Committente e possano essere fatturate separatamente.

§ 7 Inadempimento dell’accettazione

 1.    Se il Committente non prende in consegna la merce alla data di consegna comunicata da CCL a causa di circostanze di cui sia responsabile il Committente stesso, CCL può chiedere il risarcimento delle eventuali spese supplementari sostenute.
2.    Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nell’esecuzione sia imputabile al Committente, CCL può addebitare costi di stoccaggio di importo pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo pari al 5% del prezzo della fornitura o delle prestazioni. Le parti contraenti possono dimostrare costi di stoccaggio superiori o inferiori. CCL ha il diritto di stabilire un luogo di conservazione adeguato a spese e a rischio del Committente e di assicurare l’oggetto della fornitura o della prestazione.
3.    I prodotti di competenza del Committente, in particolare i dati e i supporti di dati, saranno archiviati oltre il momento della consegna da CCL solo previo accordo espresso e dietro compenso speciale.
4.    Se CCL ha diritto a richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione, può richiedere il 15% del prezzo fatta salva la possibilità di richiedere un risarcimento danni effettivo più elevato, a meno che il Committente non dimostri che non si è verificato alcun danno o che il danno è notevolmente inferiore al prezzo forfettario.

§ 8 Forza Maggiore

1.    In caso di forza maggiore, i termini di consegna e di servizio di CCL si prolungano per tutta la durata dell’impedimento. Ciò include, ma non si limita a, circostanze non imputabili a CCL, come guerre, danni da incendio, scioperi, serrate, interruzioni del traffico, atti di governo, interruzioni delle attività o significative disfunzioni aziendali, come ad esempio la carenza di materiali o energia non imputabile a CCL, né ai subappaltatori incaricati da CCL o ai suoi fornitori. Ciò vale anche nel caso in cui CCL fosse già in ritardo al momento in cui si sono verificate tali circostanze.
2.    CCL comunicherà tempestivamente al Committente l’inizio e la fine di tali impedimenti non appena ne verrò a conoscenza.
3.    Se la consegna o la prestazione subiscono un ritardo di oltre sei settimane, sia il Committente che CCL hanno il diritto di recedere dal contratto nell’ambito della parte interessata dall’interruzione del servizio.

§ 9 Prezzi, spese di spedizione e trasporto

1.    Prima di effettuare l’ordine vincolante, al Committente viene comunicato il prezzo dell’oggetto del contratto, che il Committente conferma effettuando l’ordine vincolante. Salvo diverso accordo, i prezzi concordati sono espressi in euro secondo la clausola EXW (franco fabbrica) degli INCOTERMS 2010, più IVA, costi di trasporto, imballaggio, assicurazione e altre spese di spedizione. L’IVA prevista per legge e le altre componenti del prezzo sono indicate separatamente in fattura.
a)    Spese di spedizione all’interno dell’Unione Europea: per le consegne all’interno dell’Unione Europea, per ordini inferiori a € 99,00, le spese di spedizione sono di € 6,00. Le spese di spedizione all’interno dell’Unione Europea sono gratuite per ordini a partire da € 99,00.
b)    Spese di spedizione e trasporto verso altri paesi: le spese di spedizione e trasporto verso altri paesi vengono calcolate in base al peso e comunicate al cliente prima della conclusione dell’acquisto.
2.    Questi prezzi si applicano a tutte quantità proposte.
3.    Per gli ordini spediti al di fuori dell’Unione Europea, potrebbero essere applicate tasse di importazione, dazi e spese doganali da parte del paese di destinazione. Eventuali dazi e tasse di importazione sono riscossi dall’ufficio doganale del paese di destinazione e sono a carico del destinatario. Tali costi dipendono dalle normative doganali del paese di destinazione. Il Committente può richiedere ulteriori informazioni all’ufficio doganale competente.
4.    CCL ha il diritto di apportare ragionevoli modifiche al prezzo concordato nel caso in cui prima o durante l’esecuzione dell’ordine vengano apportate modifiche a causa di errori nelle informazioni o nei documenti forniti dal Committente, o nel caso in cui il Committente desideri apportare modifiche in altro modo.
5.    CCL assicurerà la merce da spedire solo su richiesta e a spese del Committente.

§ 10 Pagamento, modalità di pagamento, mora

1.    Il Committente si impegna a pagare il prezzo concordato.
2.    Il Committente può effettuare il pagamento del prezzo di acquisto tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Se il Committente non risiede nell’Unione Europea, CCL si riserva di accettare solo pagamenti tramite carta di credito o PayPal. Per mitigare il rischio di credito, CCL si riserva espressamente il diritto di accettare ordini solo tramite pagamento anticipato.
3.    Ai sensi del § 286 comma 3 BGB, il Committente è considerato in mora 30 giorni dopo la scadenza del prezzo di acquisto. In caso di ritardo nel pagamento, dilazione o pagamento parziale, CCL ha il diritto di richiedere, se il Committente è un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), interessi di mora al tasso annuo di 9 punti percentuali oltre al relativo tasso di base. Inoltre, CCL ha il diritto di richiedere una penale di mora di € 40,00. Tale penale sarà compensata con eventuali costi legali sostenuti a causa del ritardo.
4.    Se il Committente è un consumatore ai sensi del § 13 del Codice civile tedesco (BGB), CCL ha il diritto di richiedere interessi di mora pari a 5 punti percentuali annui oltre al relativo tasso di base.
5.    È fatto salvo il diritto di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore.

 
§ 11 Luogo di esecuzione, accettazione, trasferimento del rischio, imballaggio

1.    Il luogo di esecuzione per le prestazioni commissionate è lo stabilimento di CCL. Salvo diverso accordo scritto, CCL organizzerà la spedizione della merce al luogo di destinazione indicato dal Committente. Il Committente è tenuto ad accettare la merce.
2.    Il rischio di eventuali difetti della merce passa al Committente con la dichiarazione di idoneità alla stampa, a meno che non si tratti di difetti che si sono verificati o che potevano essere rilevati solo durante la produzione successiva alla dichiarazione di idoneità alla stampa.
3.    Il rischio di distruzione, smarrimento o danneggiamento della merce passa al Committente al momento della notifica della disponibilità alla spedizione, o al momento dell’affidamento della merce all’impresa di trasporto.
4.    Salvo diverso accordo, CCL stabilisce la tipologia e le dimensioni dell’imballaggio. Gli imballaggi monouso devono essere smaltiti dal Committente.
5.    In caso di danneggiamento o smarrimento della merce durante il trasporto, deve essere immediatamente predisposta una verifica e CCL deve essere informata. Le richieste di risarcimento per eventuali danni da trasporto devono essere presentate immediatamente dal Committente al vettore.

§ 12 Obbligo di ispezione e reclamo

 1.    Il Committente è tenuto a esaminare immediatamente la merce per verificare la presenza di difetti e danni, in conformità con il § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB), e a notificare immediatamente a CCL i difetti e i danni riscontrati e successivamente scoperti, fornendo a CCL un campione della consegna interessata. Per le prestazioni di servizi e opere si applicano le disposizioni del § 377 Codice commerciale tedesco (HGB). I reclami per difetti devono essere presentati per iscritto.
2.    Se il Committente è un consumatore ai sensi del § 13 del Codice civile tedesco (BGB), deve esaminare le consegne entro un termine ragionevole e, in caso di difetti, presentare immediatamente un reclamo. Nei confronti degli imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB) si applicano le disposizioni del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB) e le disposizioni estere equivalenti. Per i servizi e le prestazioni lavorative si applica il § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB) nei confronti degli imprenditori. I reclami per difetti devono essere presentati per iscritto.
3.    Non è consentito l’utilizzo di forniture o prestazioni difettose. Se non è stato possibile scoprire un difetto al momento del ricevimento della merce o della fornitura delle prestazioni, qualsiasi ulteriore utilizzo dell’oggetto della fornitura o della prestazione deve essere interrotto immediatamente dopo la scoperta. L’onere della prova dell’esistenza di un difetto occulto è a carico del Committente.
4.    Il Committente consegna a CCL la merce contestata e concede a CCL il tempo necessario ad esaminare il difetto contestato. In caso di reclami ingiustificati, CCL si riserva il diritto di addebitare al Committente i costi sostenuti per il controllo della merce.
5.    Il reclamo per difetti non esonera il Committente dall’obbligo di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
6.    I difetti di una parte della merce consegnata non danno diritto al Committente di contestare l’intera fornitura, a meno che il Committente non abbia alcun interesse alla fornitura parziale.
7.    Per quanto riguarda gli scostamenti dimensionali nella fornitura o nelle prestazioni che devono essere fornite da CCL, non è consentito presentare alcun reclamo se tali scostamenti possono essere qualificati come abituali nel commercio o nel settore.
8.    In caso di riproduzioni in tutti i processi di fabbricazione, non è possibile contestare piccole deviazioni di poca importanza dell’originale. Lo stesso vale per il confronto tra altri modelli (bozze di stampa) e il prodotto finale

§ 13 Garanzia

1.    Nel caso in cui vi sia un difetto nei beni o nei servizi forniti da CCL, quest’ultima ha il diritto, a propria discrezione, di eliminare il difetto, effettuare una consegna sostitutiva o emettere una nota di credito.
2.    Al difetto può rimediare anche il Committente, previa consultazione con CCL.
3.    Le eventuali richieste di risarcimento del Committente per le spese necessarie all’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, sono escluse nel caso in cui l’aumento delle spese sia dovuto al successivo trasporto della merce in un luogo diverso da quello dello stabilimento del Committente.
4.    È esclusa la garanzia per difetti che non incidono o incidono solo in misura irrilevante sul valore o sull’utilizzabilità.

§ 14 Vizio giuridico

1.    Gli ordini commissionati sulla base di disegni, schizzi o altre informazioni fornite a CCL vengono eseguiti a rischio esclusivo del Committente. Nel caso in cui, a conseguenza dell’esecuzione degli ordini, CCL invada i diritti di proprietà di terzi, il Committente è tenuto a esonerare CCL da eventuali richieste di risarcimento da parte dei titolari di tali diritti. Eventuali ulteriori danni saranno a carico del committente.
2.    È esclusa la responsabilità di CCL per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà in relazione alla combinazione o all’utilizzo dell’oggetto della fornitura o della prestazione con altri prodotti, a meno che CCL non sia responsabile di tale violazione.
3.    In caso di vizi giuridici, CCL è autorizzata, a propria discrezione, a procurarsi le licenze necessarie per i diritti di proprietà industriale violati, o a rimediare ai vizi dell’oggetto della fornitura o della prestazione mettendo a disposizione del Committente una fornitura o una prestazione modificata in misura accettabile per il Committente stesso.
4.    Il luogo di utilizzo effettivo o di applicazione delle prestazioni di CCL non è generalmente noto a CCL. Pertanto, il Committente è tenuto a verificare autonomamente se nel luogo di consegna o di utilizzo si verificano violazioni dei diritti di proprietà industriale o altre violazioni dovute alla consegna o all’utilizzo delle prestazioni di CCL, e se i servizi di stampa di modelli possano essere inoltre impiegati nel luogo di utilizzo. La responsabilità di CCL per la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi si estende esclusivamente ai diritti di proprietà industriale registrati e pubblicati in Germania, a meno che CCL non sia responsabile di una violazione di diritti di proprietà a più ampio raggio. Per le richieste di risarcimento danni si applica quanto previsto dal § 16.
5.    Una cessione o concessione di diritti di proprietà industriale o di diritti d’autore da CCL al Committente, in particolare di diritti di proprietà industriale esistenti, non sarà oggetto della fornitura o della prestazione che CCL deve fornire. La natura e la portata dei diritti di utilizzo o dei diritti di proprietà industriale da concedere sono oggetto di un accordo contrattuale separato.
6.    Gli elementi operativi utilizzati da CCL per l’esecuzione dell’ordine, come dati, filmati, litografie, strumenti e supporti di stampa, rimangono di proprietà di CCL anche in caso di fatturazione separata e non vengono consegnati; eventuali diritti d’autore appartengono a CCL.
7.    Tutte le idee e i materiali progettati da CCL, in particolare campioni, modelli, schizzi, progetti, informazioni tecniche, litografie, prove di stampa, ecc., sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale di CCL e non possono essere utilizzati o sfruttati in nessuna forma senza il consenso di CCL, a meno che tali prodotti non siano stati fabbricati esclusivamente secondo le specifiche e le istruzioni del Committente.
8.    Se CCL realizza prodotti su incarico del Committente in base a disegni, modelli, campioni o altre specifiche tecniche forniti dal Committente, o secondo i procedimenti richiesti dal Committente, quest’ultimo si assume la responsabilità che non vengano violati diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se terzi vietano a CCL, invocando diritti di proprietà esistenti, la produzione e la fornitura di tali prodotti, CCL ha il diritto, senza essere obbligata a verificare la situazione legale, di interrompere qualsiasi ulteriore attività nella misura richiesta e di richiedere al Committente il risarcimento dei danni.
9.    Con la consegna di tali disegni, documenti e simili, nonché in presenza dei risultati dei procedimenti richiesti, delle formulazioni e i materiali utilizzati previsti, il Committente è tenuto a esonerare CCL da qualsiasi rivendicazione di terzi a tal riguardo.

§ 15 Responsabilità

1.    Qualora CCL, i suoi rappresentanti legali, dipendenti o ausiliari violino un obbligo intenzionalmente o per negligenza grave, in particolare derivante dal rapporto contrattuale, o commettano intenzionalmente o per negligenza grave un atto illecito, CCL è responsabile per i danni derivanti al Committente ai sensi delle disposizioni di legge.
2.    Qualora CCL, i suoi rappresentanti legali, dipendenti o ausiliari violino un obbligo solo per semplice negligenza, le richieste di risarcimento danni del Committente nei confronti di CCL, di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione legale, in particolare per violazione degli obblighi derivati dal rapporto contrattuale o per atto illecito, sono escluse. Ciò non si applica in caso di violazione per semplice negligenza di un obbligo contrattuale essenziale. In questo caso, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici del contratto. Un obbligo contrattuale essenziale in questo senso è quello la cui esecuzione rende possibile la corretta attuazione del contratto e sulla cui conformità il Committente fa e può fare regolarmente affidamento.
3.    La suddetta esclusione o limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, nel caso in cui non sia soddisfatta una garanzia di qualità e quando sussista una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
4.    Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano l’applicabilità delle norme di legge sull’onore della prova.
5.    I diritti di regresso del Committente nei confronti di CCL sussistono solo nella misura in cui il Committente non abbia stipulato con il proprio cliente un accordo che vada oltre le pretese legali di risarcimento per difetti e danni.
6.    Qualsiasi responsabilità di CCL è esclusa nella misura in cui il Committente abbia a sua volta effettivamente limitato la propria responsabilità nei confronti del proprio cliente.

§ 16 Prescrizione

1.    Il termine di prescrizione per le rivendicazioni e i diritti causati da difetti dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni lavorative di CCL, nonché per i danni che ne derivano, è di 1 anno. L’inizio della decorrenza del termine di prescrizione è disciplinato dalle disposizioni di legge. Nei casi previsti dai §§ 438 comma 1 n. 2, 438 comma 3, 479, 634 a comma 1 n. 2, 634 a comma 3 del Codice civile tedesco (BGB), si applica il termine di prescrizione ivi previsto. Se CCL è responsabile di un risarcimento danni ai sensi del § 15, il periodo di garanzia relativo alla richiesta di risarcimento danni è disciplinato dalle disposizioni di legge.
2.    Le misure di adempimento successivo non sospendono il termine di prescrizione applicabile all’adempimento originario, né causano un nuovo inizio della decorrenza del termine di prescrizione. L’applicabilità del § 212 del Codice civile tedesco (BGB) rimane inalterata.

§ 17 Acquisizione della proprietà

1.    CCL si riserva la proprietà di tutti gli oggetti contrattuali fino al completo soddisfacimento di tutte le richieste derivanti dal rapporto commerciale con il Committente. CCL si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore sulle immagini, disegni e altre documentazioni (tecniche) fornite.
2.    Se una qualsiasi proprietà di CCL viene elaborata, combinata o mescolata con proprietà di terze parti, CCL acquisisce la proprietà del nuovo prodotto in conformità con le disposizioni del § 947 del Codice civile tedesco (BGB).
3.    Se l’elaborazione, la combinazione o il mescolamento sono effettuati in modo tale che la prestazione di terzi debba essere considerata come l’elemento principale, CCL acquisisce la proprietà in proporzione al valore della propria prestazione rispetto a quella di terzi al momento dell’elaborazione, della combinazione o del mescolamento.
4.    Qualora CCL, attraverso la propria prestazione acquisisca la proprietà di un bene, si riserva la proprietà di tale bene fino al completo pagamento di tutte le richieste esistenti derivanti dal rapporto commerciale con il Committente.
5.    Il Committente è tenuto a custodire con cura i beni soggetti a riserva di proprietà e, se necessario, a effettuare tempestivamente lavori di manutenzione e riparazione a proprie spese. Il Committente deve assicurare i beni soggetti a riserva di proprietà a proprie spese contro la perdita e i danni. Eventuali richieste di garanzia in caso di danno devono essere cedute a CCL.
6.    Il Committente ha il diritto di rivendere la merce di cui CCL è proprietaria o comproprietaria nel corso dell’attività commerciale ordinaria, purché adempia ai propri obblighi derivanti dal rapporto commerciale con CCL. In tal caso, il credito derivante dalla vendita è considerato ceduto a CCL in proporzione al valore della prestazione di CCL garantita dalla riserva di proprietà rispetto al valore complessivo del bene venduto. Il Committente rimane autorizzato a riscuotere tale credito anche dopo la cessione. Resta inalterata la facoltà di CCL di riscuotere tale credito.
7.    Il diritto del Committente di disporre della merce oggetto di riserva di proprietà da parte di CCL e di riscuotere i crediti ceduti a CCL si estingue non appena il Committente smetta di adempiere ai propri obblighi di pagamento e/o non appena venga presentata una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza. In questi casi, e in caso di qualsiasi altro comportamento del Committente che violi il contratto, CCL ha il diritto di ritirare la merce consegnata con riserva di proprietà senza previo sollecito.
8.    Il Committente è tenuto a informare immediatamente CCL in caso di pericolo per la riserva di proprietà di quest’ultima, in particolare in caso di insolvenza, insolvibilità e provvedimenti di esecuzione. Su richiesta di CCL, il Committente è tenuto a fornire a CCL tutte le informazioni necessarie relative alle scorte di merce in comproprietà con CCL e ai crediti ceduti a CCL, nonché a informare i propri clienti della cessione. Il Committente sostiene CCL in tutte le misure necessarie a proteggere la proprietà condivisa con CCL e ne sostiene i costi.
9.    Per tutti i crediti derivanti dal contratto, CCL dispone di un diritto di pegno su tutte le merci del Committente che entrino in possesso di CCL in virtù del contratto. Il diritto di pegno può essere rivendicato anche per crediti derivanti da forniture o prestazioni precedenti, nella misura in cui questi siano legati all’oggetto della fornitura o della prestazione. Il diritto di pegno di applica ad altre pretese derivanti dal rapporto commerciale, nella misura in cui tale diritto di pegno non sia stato contestato o nella misura in cui sia stato dichiarato esecutivo. Si applicano i §§ 1204 e seguenti del Codice civile tedesco (BGB) e il § 50, comma 1 del regolamento in materia di insolvenza.
10.  Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti di CCL di oltre il 10%, CCL, su richiesta del Committente, svincolerà a propria discrezione le garanzie in tale misura.

§ 18 Diritto applicabile

1.    Il foro competente per qualsiasi controversia è la sede legale di CCL. CCL ha diritto a intentare un’azione legale nei confronti del Committente davanti a qualsiasi altro tribunale competente secondo la legge.
2.    I rapporti commerciali con il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Sono escluse l’applicabilità della CISG (“Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale”) e del diritto internazionale privato.
3.    Qualora singole parti delle presenti Condizioni Generali di Vendita risultino inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a sostituire la clausola non valida con un’altra clausola che si avvicini il più possibile allo scopo economico e al senso giuridico della formulazione originale.

§ 19 Risoluzione delle controversie online per contratti con i consumatori

CCL Label Trittenheim GmbH non è legalmente obbligata a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie online e non partecipa volontariamente a tale procedura. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma della Commissione Europea per la risoluzione delle controversie online: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

§ 20 Contatti

CCL Label Trittenheim GmbH
Europa-Allee 21
54343 Föhren
E-mail: info@honeystickers.com
https://honeystickers.com/